Art. 1.
(regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

      1. Il Friuli Venezia Giulia esercita e valorizza la propria autonomia in conformità alla Costituzione nel quadro dei princìpi di adesione e di sostegno all'Unione europea, sulla base dei princìpi democratici della Repubblica e della salvaguardia delle proprie specialità culturali e linguistiche.
      2. L'autogoverno del popolo friulano e del popolo giuliano è attuato in forme rispondenti alle caratteristiche delle loro identità, storia e tradizioni, nel rispetto delle minoranze storiche.